Prescrizioni dematerializzate, ricette ripetibili valide un anno per i pazienti con malattie croniche, indicazioni per la carenze di farmaci e disabilità: sono alcuni dei provvedimenti contenuti nel Disegno di legge delega (Ddl) sulle semplificazioni approvato lo scorso maggio dal Consiglio dei ministri che mira a introdurre novità in materia di procedimenti amministrativi, farmaceutica e sanità, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il provvedimento si inserisce tra le misure utili a rendere più sostenibile il Servizio sanitario nazionale (Ssn), a cui mancano all’appello almeno 30,5 miliardi di euro, 30mila medici e 250mila infermieri, secondo il 18esimo Rapporto Sanità del Crea (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) dell’Università di Roma Tor Vergata. 

Ricetta dematerializzata, per il paziente cronico terapie per 30 giorni  

Il provvedimento più atteso del Ddl riguarda la digitalizzazione delle ricette mediche, sia quando i farmaci prescritti sono a carico del Servizio sanitario nazionale sia quando non lo sono. In particolare, per i pazienti con malattie croniche o invalidanti, è stata approvata la prescrivibilità di farmaci, terapie riabilitative e di presidi per un massimo di 12 mesi,  frazionando la consegna dei farmaci in modo da garantire ogni volta quelli necessari per coprire 30 giorni di terapia

“Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia in riferimento a quella rossa sia a quella bianca - afferma  il ministro della Salute Orazio Schillaci, in una nota, a margine del consiglio dei Ministri - Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno continuare a ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare”. 

Per la gestione delle cronicità, si prevede “la consegna dei farmaci in modo da garantire ogni volta quelli necessari per coprire 30 giorni di terapia - spiega il ministro Schillaci - con un alleggerimento del carico di lavoro amministrativo per medici di famiglia” e impatti sulla qualità di “vita dei pazienti”. In particolare, si prevede che, "nella prescrizione di medicinali a carico del Ssn per la cura di patologie croniche - continua il ministro - il medico prescrittore possa indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata". 

Il provvedimento risulta utile anche per il monitoraggio dell’aderenza alla terapia. Se il paziente non ritira infatti la terapia mensile, il farmacista è tenuto ad avvisare il medico per controllare l’aderenza alla terapia. Dall’altra parte il medico, se riscontra variazioni in esami o visite, potrà comunicare al farmacista il cambiamento della terapia. “Si tratta di un modello che avrà bisogno dell’impegno digitale per poter essere realizzato – osserva Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) – che razionalizza in modo determinante il numero di prescrizioni da compilare, evitando anche scorte di farmaci non necessarie, riduce una parte spesso solo amministrativa del nostro lavoro e razionalizza il controllo dell’aderenza alle terapie”. 

Carenza dei medicinali 

Il Ddl semplificazioni contiene anche una norma che modifica l’attuale normativa rendendo più tempestiva la comunicazione in caso di carenza di medicinali  e agevolando l’approvvigionamento dei farmaci. In particolare, stabilisce che la comunicazione delle aziende all’Aifa, in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un farmaco, riguardi le singole confezioni e che la comunicazione sia effettuata entro due mesi e non più quattro. In questo modo, i medici avranno il tempo di valutare come modificare la terapia del paziente, informalo ed evitare che sia disorientato. 

Altre misure sanitarie e per disabilità 

Il documento contiene anche misure per rendere disponibili, in un contesto regolamentato, medicinali di rilevanza clinica non ancora dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic). 

Per quanto riguarda il tema della disabilità la delega prevede semplificazioni per: 

  • accelerare e dare tempi certi su autorizzazioni, concessioni, contributi, agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità, accesso alle prestazioni, ai programmi ai servizi socio-assistenziali, di istruzione, formativi e di inclusione lavorativa, socio-sanitari, sanitari e di assistenza protesica e riabilitativa; 
  • ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini affetti da patologie croniche e invalidanti, eliminare la ripetizione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti ed esonerare dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario (Fse) in relazione a tali procedimenti; 
  • ridurre i casi di accertamenti fisici per i pazienti affetti da patologie già accertate o comprovate da documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e per le persone con disabilità riconosciute; 
  • ridurre gli oneri amministrativi a carico dei familiari che assistono congiunti con disabilità, con patologie croniche o rare e dare precedenza nell’accesso a servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari, inclusi quelli a sportello e su prenotazione; 
  • semplificare i procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e della identità digitali garantendo piena accessibilità ai relativi servizi da parte di tutte le persone con disabilità fisica, sensoriale, anche prive di figure di protezione giuridica e delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica; 
  • semplificare la ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che sia comunque garantita la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà. 

 

21/07/2023